Statuto del Rotary club BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

Conforme allo Statuto-tipo emanato dal Consiglio di Legislazione 2019 del Rotary International

Art. 1 – Definizioni

Nel presente statuto, i seguenti termini hanno il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti:

  1. Consiglio: consiglio direttivo del club.
  2. Regolamento: regolamento del club.
  3. Consigliere: membro del consiglio direttivo.
  4. Socio: socio attivo del club.
  5. RI: Rotary International.
  6. Club satellite: potenziale club i cui soci possono essere affiliati a questo club.
  7. Per iscritto: qualsiasi comunicato in grado di fornire una documentazione, a prescindere dal metodo con cui esso viene trasmesso.
  8. Anno: anno rotariano che inizia il 1o luglio.

Art. 2 – Nome

Il nome di questa associazione è Rotary Club BOLOGNA VALLE DEL SAVENA (Membro del Rotary International)

Art. 3 – Finalità

Le finalità del club sono di perseguire lo Scopo del Rotary, realizzare progetti di servizio di successo in base alle cinque Vie d’azione, contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l’effettivo, sostenendo la Fondazione Rotary e sviluppando dirigenti oltre il livello di club.

Art. 4 – Limiti territoriali del club
I limiti territoriali del club sono i seguenti: Bologna e Provincia

Art. 5 – Scopo dell’associazione

Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore propulsore di ogni attività e, in particolare esso si propone di:

Primo. Sviluppare relazioni amichevoli come opportunità per servire l’interesse generale;

1 Il Regolamento del Rotary International stabilisce che ogni club ammesso alla al RI adotti lo statuto tipo emanato dal CDL del RI

Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività imprenditoriale e professionale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile, e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;

Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del servire;

Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 6 – Cinque Vie d’azione

Le cinque Vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.

  1. L’Azione interna, prima Via d’azione rotariana, riguarda le attività che ogni socio deve intraprendere nell’ambito del club per assicurarne il buon funzionamento.
  2. L’Azione professionale, seconda Via d’azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati princìpi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary e mettere a disposizione le proprie competenze professionali per progetti sviluppati dai club, per rispondere alle occorrenze più pressanti della collettività.
  3. L’Azione di interesse pubblico, terza Via d’azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.
  4. L’Azione internazionale, quarta Via d’azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi.
  5. Azione per i giovani, quinta Via d’azione rotariana, riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art. 7 – Eccezioni ai provvedimenti sulle riunioni e l’assiduità

Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con l’articolo 8, comma 1, articolo 12 e articolo 15, comma 4, di questo documento. Tali norme o requisiti prevarranno sulle norme o requisiti di tali sezioni di questo statuto; un club è comunque tenuto a riunirsi almeno due volte al mese.

Art. 8 – Riunioni
1 — Riunioni ordinarie. [V. art. 7 per eccezioni ai provvedimenti di questo comma].

  1. (a)  Giorno e orario. Il club si riunisce una volta alla settimana, nel giorno e all’ora indicati nel suo regolamento. L’assiduità può avvenire in persona, tramite una riunione online, per telefono o con un’attività interattiva online. Come alternativa, un club potrà organizzare una riunione ogni settimana o durante le settimane selezionate in precedenza, postando un’attività interattiva nel sito web del club. Si considera giorno della riunione quello in cui verrà postata l’attività sul sito web del club.
  2. (b)  Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione ordinaria ad altra data (comunque precedente a quella della riunione successiva) o a un’altra ora dello stesso giorno, oppure ad una sede differente della riunione.
  3. (c)  Cancellazione. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate (o durante la settimana che comprende tale festa) o in caso di decesso di un socio, oppure in caso di eventi eccezionali quali epidemie o disastri che colpiscono l’intera comunità, o eventi bellici che mettano in pericolo la vita dei soci. Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni ordinarie all’anno per cause diverse da quelle sopra elencate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.

2 — Assemblea annuale.

(a) il regolamento stabilisce che l’assemblea annuale per l’elezione dei dirigenti e la presentazione del rendiconto finanziario semestrale, comprensivo delle entrate e delle spese relative all’anno corrente e a quello precedente, avvenga prima del 31 dicembre.

3 — Riunioni del consiglio direttivo. Il verbale scritto deve essere redatto per tutte le riunioni. Il verbale dovrà essere disponibile per tutti i soci entro 60 giorni dallo svolgimento della riunione.

Art. 9 – Eccezioni ai provvedimenti sull’effettivo

Il regolamento può includere norme e requisiti non in conformità con l’articolo 10, comma 2 e 4 – 8 di questo statuto. Tali norme o requisiti, qualora adottati, prevalgono su quanto previsto da tali comma di questo documento.

Art. 10 – Compagine dei soci [V. art. 9 per le eccezioni al comma 2 e 4 – 8 di questo articolo].

1 — Requisiti generali. Il club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e leadership, disponibili al servizio nella propria comunità e / o nel mondo, che godono di buona reputazione nell’ambito degli affari, della professione e nella comunità.

  1. 2  — Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi di soci: attivi e onorari. Può offrire anche altri tipi di affiliazione come previsto all’art 9; questi soci dovranno essere riportati al RI come soci attivi oppure onorari
  2. 3  — Soci attivi. Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati all’articolo 5, comma 2 dello statuto del Rotary International.
  3. 4  soppresso
  4. 5  — Doppia affiliazione. Nessun socio può essere contemporaneamente affiliato, come socio attivo, in un altro club. Nessuno può essere simultaneamente socio attivo e socio onorario nel club.

6 — Soci onorari.
Il club può ammettere soci onorari per la durata stabilita dal suo consiglio direttivo. I soci onorari:

  1. a)  Sono esenti dal pagamento delle quote sociali;
  2. b)  Non hanno diritto di voto
  3. c)  Non possono ricoprire cariche all’interno del club;
  4. d)  Non rappresentano alcuna carica professionale;
  5. e)  Hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di tutti gli altri privilegidi questo club, ma non di altri Rotary club; l’unico privilegio di cui godono presso un altro club è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un rotariano

Art. 11 composizione dell’effettivo 1 — Provvedimenti generali.

(a) Attività principale. Ogni socio attivo appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale, lavorativa o di servizio alla comunità. La categoria è quella che descrive l’attività principale del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte. Il consiglio direttivo può rettificare la categoria di appartenenza di un socio se questi cambia titolo, professione o occupazione

b) Diversità. L’effettivo del club deve essere uno spaccato rappresentativo delle imprese, professioni e organizzazioni civiche presenti sul suo territorio nonché della diversità demografica locale in termini di età, genere ed etnie.

Art. 12 – Assiduità [V. articolo 7 per le eccezioni ai provvedimenti di questo articolo].

1 Provvedimenti generali. Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del club; deve inoltre impegnarsi nei progetti e in altri eventi ed attività promossi dal club. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria:

a) Se vi partecipa di persona, per telefono o online per almeno il 60% della sua durata;

b) Se dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra in maniera soddisfacente che l’assenza era dovuta a motivi validi;

c) Se partecipa online alla riunione ordinaria o a un’attività interattiva postata sul sito web del club entro una settimana dalla data in cui l’informazione è stata postata; oppure

d) Se il socio recupera l’assenza entro lo stesso anno, in uno dei seguenti modi:

  1. (1)  partecipa alla riunione ordinaria di un altro club, del club satellite di un altroclub o di un club provvisorio per almeno il 60% della durata della riunione;
  2. (2)  si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, o del club satellite di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma la riunione non ha luogo;
  3. (3)  partecipa a un progetto del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;
  4. (4)  partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione di cui il socio fa parte;
  5. (5)  partecipa tramite il sito web di un club a una riunione o attività interattiva online;
  6. (6)  partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un gruppo Community Rotary o di un Circolo Rotary, siano essi stabiliti o provvisori;
  7. (7)  partecipa a una convention del RI, al consiglio di Legislazione, a un’assemblea internazionale, a un Istituto Rotary o a qualsiasi riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale o del presidente del RI; a un congresso multizona, alla riunione di una commissione del RI, a un congresso distrettuale o a un’assemblea di formazione distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina dei Rotary club regolarmente annunciata

2. assenze prolungate per trasferte di lavoro. il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest’ultimo e il proprio club.

2-1 assenze dovute ad altre attività rotariane. Il socio è esonerato dall’obbligo di recupero se al momento della riunione si trova:

  1. a)  in viaggio verso o da una delle riunioni di cui al sottocomma (1) (d) (7);
  2. b)  in servizio come dirigente del RI, membro di una commissione del RI oamministratore della Fondazione Rotary;
  3. c)  in servizio come rappresentante speciale del governatore in occasione della formazione di un nuovo club;
  4. d)  in viaggio per questioni rotariane, in rappresentanza del RI;
  5. e)  direttamente e attivamente impegnato di un progetto sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza; o

f) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che

non consentano la partecipazione della riunione.
3— Assenze giustificate. L’assenza di un socio si considera giustificata se:

  1. (b)  tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il consiglio può giustificare l’assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di dodici mesi. Tuttavia tale durata potrà essere prorogata dal consiglio del club oltre i 12 mesi iniziali, per ragioni mediche, oppure a seguito della nascita, adozione o affidamento di un bambino, che richiedono un ulteriore periodo di assenza.
  2. (c)  gli anni di affiliazione del socio a uno o più club superano i 20 anni e, combinati insieme all’età anagrafica, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio abbia comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo la dispensa dalla frequenza.

4 — Assenze dei dirigenti del RI. L’assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI o partner rotariano di un dirigente in carica del RI.

5 — Registri delle presenze. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato al comma 3 (a) del presente articolo non frequenta una riunione, né il socio né la sua assenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato ai commi 3 (b) e 4 del presente articolo frequenta una riunione di club, sia il socio sia la sua presenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club.

Art. 13 – Consiglieri, dirigenti e commissioni
1 — Organo direttivo. L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo, composto in

conformità a quanto previsto dal regolamento del club.

2— Autorità. L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.

3 — Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello del club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di cessare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 15, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché l’appello sia stato comunicato dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.

4 — Dirigenti. Sono dirigenti del club il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere, ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Fanno tutti parte del consiglio direttivo. Fra i dirigenti è incluso anche il prefetto che può essere componente del consiglio direttivo, se previsto dal regolamento. I dirigenti devono essere soci in regola del club.

5 — Elezione dei dirigenti.

(a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1°

luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la carica stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.

(b) Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, almeno 18 mesi ma non più di due anni prima del giorno in cui entrerà in carica come presidente. Il presidente nominato assume l’incarico di presidente eletto il 1° luglio dell’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 1° luglio e dura un anno, rinnovabile per un massimo di un anno se non è stato eletto un successore

(c) Requisiti del presidente. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club per almeno un anno prima della nomina a tale incarico, a meno che il governatore non ritenga sufficiente un periodo inferiore. Il presidente eletto deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea di formazione, a meno che non ne sia dispensato dal governatore eletto; in tal caso, il presidente eletto deve inviare in sua vece un rappresentante del club. Il presidente eletto che non partecipi alle suddette riunioni formative senza aver ottenuto la dispensa dal governatore eletto o che, avendo ottenuto la dispensa, non invia un socio che lo rappresenti non può essere presidente del club. In questo caso, il presidente in carica prosegue il suo mandato sino all’elezione di un successore che abbia partecipato alle suddette riunioni o che abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.

7 — Commissioni. Il club dovrà avere le seguenti commissioni: • Amministrazione del club
• Effettivo
• Immagine pubblica

• Fondazione Rotary

• Progetti d’azione

Se necessario, il consiglio o il presidente potranno nominare ulteriori commissioni.

Art. 14 – Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota sociale annuale, come stabilito dal regolamento.

Art. 15 – Durata dell’affiliazione
1 — Durata. L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione

secondo le disposizioni che seguono.

2 — Cessazione automatica.

(a) Eccezioni. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Se tuttavia il socio che si trasferisce fuori dalla località in cui ha sede il club continua a soddisfare i requisiti di appartenenza al club, il consiglio può:

1) Concedere al socio il permesso di mantenere l’affiliazione; o
2) Concedere un permesso speciale non superiore a un anno, per consentirgli

di visitare un club nella località in cui si trasferisce e di farsi conoscere dai soci

(b) Riammissione. Un socio in regola la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova.

(c) Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

3 — Cessazione per morosità.

(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario, mediante un sollecito scritto (inviato all’ultimo indirizzo noto). Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione del socio.

(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute.

4 — Cessazione per assenza abituale. [V. articolo 7 per le eccezioni ai provvedimenti per questo comma].

  1. (a)  Percentuali di assiduità. Un socio deve:
    1. (1)  partecipare (o recuperare l’assenza) ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione; e
    2. (2)  partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del club o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre (ne sono esonerati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale del RI).

    I soci che non soddisfano questi requisiti possono perdere l’affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.

  2. (b)  Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive (senza recuperarle) e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 12, commi 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione.
  3. (c)  Eccezioni. Il regolamento del club può includere disposizioni non in conformità con l’art.15, comma 4

5 — Cessazione per altri motivi.

(a) Giusta causa. Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti

per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’art. 10, comma 1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano di mantenere i soci dei Rotary club.

(b) Preavviso. Prima dell’intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.

6 — Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.

(a) Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall’articolo 19.

(b) Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla notifica dell’appello. Ogni socio deve essere informato della riunione e dello specifico argomento, con almeno cinque (5) giorni di anticipo, mediante avviso scritto. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club. La decisione del club ha valore definitivo e non è soggetta ad arbitrato.

7 — Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

8 — Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

9 — Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l’affiliazione al club comporti per i soci l’acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.

10 — Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:

  1. (a)  al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi delclub;
  2. (b)  le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revocadell’affiliazione;
  3. (c)  sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell’affiliazione;
  4. (d)  sia nell’interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club;

il consiglio può, mediante un voto di non meno dei due terzi del consiglio, sospendere temporaneamente il socio per un periodo ragionevole di tempo, che non superi 90 giorni, e alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessarie. Il socio sospeso può presentare appello contro la sospensione, o ricorrere alla mediazione o all’arbitrato, secondo quanto previsto dal comma 6 di questo articolo. Durante la sospensione, il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo di frequenza alle riunioni. Prima della del termine del periodo di sospensione, il consiglio deve procedere con la revoca dell’affiliazione, oppure reintegrare il Rotariano sospeso al suo stato regolare.

Art. 16 – Affari locali, nazionali e internazionali

1 — Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsene un’opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.

2 — Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.

3 — Apoliticità.

  1. (a)  Risoluzioni e giudizi. Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.
  2. (b)  Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere

lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4— Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Art. 17 – Riviste Rotary

1 — Abbonamento obbligatorio. A meno che, in conformità con il Regolamento del RI, il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale dall’osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo, ogni socio deve abbonarsi, per l’intera durata dell’affiliazione, alla rivista ufficiale del Rotary International o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono richiedere un unico abbonamento. L’abbonamento è pagato entro le date stabilite dal consiglio per il pagamento delle quote pro-capite.

2 — Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti anticipati dei soci e di trasmetterli alla Segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.

Art. 18 – Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento

Con il pagamento delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e s’impegna a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato; soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello Statuto e del Regolamento indipendentemente dal fatto di averne ricevuto copia.

Art. 19 – Arbitrato e mediazione

1 — Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta inoltrata al segretario da una delle due parti, a un mediatore o a un collegio arbitrale.

2 — Data per lo svolgimento della mediazione o dell’arbitrato. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell’arbitrato entro e non oltre ventuno (21) giorni dalla richiesta.

3 — Mediazione. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del RI o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l’esperienza necessarie.

(a) Esiti della mediazione: le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un documento, che deve essere consegnato alle parti, al mediatore o ai mediatori e al consiglio, il quale depositerà la propria copia presso

il segretario. Per informare il club si deve quindi preparare un riassunto della soluzione concordata dalle parti. Se il conflitto non viene chiarito, una delle parti può richiedere- attraverso il presidente del club o il segretario- ulteriori incontri di mediazione.

(b) Fallimento della mediazione: se la mediazione non riesce, una delle parti può richiedere il ricorso all’arbitrato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4 — Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono essere soci di un Rotary club.

5 — Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso questi giungano a soluzioni diverse, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 20 – Regolamento

Questo club deve adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche di una zona, nel caso siano state determinate dal RI, e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 21 – Emendamenti

1 — Modalità. Salvo per quanto stabilito al comma 2 di questo articolo, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione con voto di maggioranza

2 — Emendamento degli articoli 2 e 4. Gli articoli 2 (Nome) e 4 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club, alla quale sia presente il numero legale, mediante voto favorevole dei due terzi dei soci presenti e votanti. La proposta di emendamento deve essere comunicata per iscritto a tutti i soci e al governatore almeno 21 giorni prima della riunione.

L’ emendamento deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio centrale del RI ed entra in vigore solo dopo tale approvazione. Il governatore può presentare al Consiglio centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.

Statuto